(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
            Fiuli-Venezia Giulia n. 31 del 4 agosto 2021) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visti i regolamenti CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
costituenti il «pacchetto igiene», che  disciplinano  le  fasi  della
produzione, trasformazione e  distribuzione  degli  alimenti,  e,  in
particolare: 
    il regolamento  (CE)  28  gennaio  2002,  n.  178/2002  il  quale
stabilisce i principi ed  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare  da  applicare   all'interno   dell'area   comunitaria   e
nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
    il  regolamento  (CE)  29  aprile  2004,  n.  852/2004  il  quale
stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di  igiene  dei
prodotti alimentari destinate  a  tutti  gli  operatori  del  settore
alimentare; 
    il regolamento (CE) 29 aprile 2004 n.  853/2004  il  quale  detta
norme specifiche in materia di igiene per  gli  alimenti  di  origine
animale; 
  Viste le linee guida regionali applicative del  regolamento  CE  n.
852/2004 e del regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente,
con la deliberazione giuntale n. 3160/2006 e n. 2564/2009; 
  Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia
generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari
e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute  con
riguardo  alla  sicurezza  degli  alimenti  lungo  tutta  la   catena
alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; 
  Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29  dicembre  2010,
n. 22 «Disposizioni per la formazione  del  bilancio  pluriennale  ed
annuale della regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede  che
«Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare  previsti
dalla vigente  normativa  comunitaria  in  materia  di  sicurezza  di
prodotti  alimentari,  con  regolamento  regionale   possono   essere
definiti, altresi', i criteri  e  le  modalita'  per  la  produzione,
lavorazione, preparazione e vendita diretta,  in  ambito  locale,  di
piccoli quantitativi di altri  prodotti  derivanti  dalla  produzione
primaria.»; 
  Visto il proprio decreto n. 0166/Pres. del 14 luglio 2011, con  cui
e' stato emanato  il  regolamento  per  la  produzione,  lavorazione,
preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di
malga, in attuazione del su citato art.  8,  comma  41,  della  legge
regionale n. 22/2010; 
  Visti  i  propri  decreti  n.  044/Pres.  del  21  marzo  2014,  n.
0185/Pres. del 12 settembre 2018  e  n.  022/Pres.  dell'11  febbraio
2020,  con  i  quali  sono  state  apportate  talune   modifiche   al
sopracitato regolamento di riferimento per l'attivita'  delle  malghe
aderenti al progetto Piccole produzioni locali,  progetto  sviluppato
dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con  l'Istituto
zooprofilattico delle  Venezie,  che  tiene  conto  dei  principi  di
flessibilita' e proporzionalita'  per  consentire  la  produzione  di
alimenti sicuri senza un carico burocratico eccessivo; 
  Visto il testo del «regolamento recante  modifiche  al  regolamento
per la produzione, lavorazione, preparazione e  vendita  diretta  dei
prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione dell'art.  8,
comma 41, della legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  22  (Legge
finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14
luglio 2011 n. 0166/Pres.» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della giunta  regionale  n.  944  del  18
giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato, il «regolamento recante modifiche al regolamento per
la  produzione,  lavorazione,  preparazione  e  vendita  diretta   di
prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8,
comma 41, della legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  22  (Legge
finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14
luglio 2011 n. 0166/Pres.», nel testo allegato che costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                               FEDRIGA