(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Fiuli-Venezia Giulia n. 31 del 4 agosto 2021) IL PRESIDENTE Visti i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il «pacchetto igiene», che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare: il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare; il regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Viste le linee guida regionali applicative del regolamento CE n. 852/2004 e del regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con la deliberazione giuntale n. 3160/2006 e n. 2564/2009; Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresi', i criteri e le modalita' per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria.»; Visto il proprio decreto n. 0166/Pres. del 14 luglio 2011, con cui e' stato emanato il regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione del su citato art. 8, comma 41, della legge regionale n. 22/2010; Visti i propri decreti n. 044/Pres. del 21 marzo 2014, n. 0185/Pres. del 12 settembre 2018 e n. 022/Pres. dell'11 febbraio 2020, con i quali sono state apportate talune modifiche al sopracitato regolamento di riferimento per l'attivita' delle malghe aderenti al progetto Piccole produzioni locali, progetto sviluppato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico delle Venezie, che tiene conto dei principi di flessibilita' e proporzionalita' per consentire la produzione di alimenti sicuri senza un carico burocratico eccessivo; Visto il testo del «regolamento recante modifiche al regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres.» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 944 del 18 giugno 2021; Decreta: 1. E' emanato, il «regolamento recante modifiche al regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA